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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sentenza n. 1994/2023 del 15-05-2023

principi giuridici

Nelle cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto, somministrazione o fornitura in corso con la pubblica amministrazione, l'opponibilità della cessione all'ente pubblico ceduto è subordinata all'adesione di quest'ultimo, in applicazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923.

La domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova, a carico della parte istante, della mala fede o colpa grave della controparte, nonché del danno subito e del nesso di causalità tra la condotta processuale e il pregiudizio lamentato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opponibilità della Cessione di Crediti Pubblici: Necessaria l'Adesione dell'Amministrazione


Una recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord ha affrontato la complessa questione dell'opponibilità alle pubbliche amministrazioni della cessione di crediti derivanti da contratti di appalto di servizi. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria, cessionaria di crediti vantati da una ditta che aveva svolto il servizio di raccolta rifiuti per un Comune. Quest'ultimo si opponeva al decreto, contestando la legittimazione attiva della cessionaria e sostenendo di aver già pagato il debito al creditore originario.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione del Comune, revocando il decreto ingiuntivo. Il fulcro della decisione risiede nell'applicazione degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2240/1923, che disciplinano le cessioni di crediti verso lo Stato. Secondo tali norme, per i contratti di durata (come l'appalto di servizi in questione), la cessione del credito è inopponibile all'amministrazione debitrice se quest'ultima non vi aderisce.
Il giudice ha respinto l'interpretazione restrittiva che limita l'applicazione di tali norme alla sola amministrazione statale centrale, ritenendo che il termine "Stato" debba essere inteso in senso ampio, comprensivo anche degli enti pubblici locali. Tale interpretazione si fonda sulla ratio della norma, volta a garantire la regolare esecuzione dei contratti pubblici, evitando che il fornitore, privato delle risorse economiche, possa trovarsi in difficoltà finanziarie tali da compromettere la prestazione.
Il Tribunale ha inoltre esaminato la documentazione prodotta dalla società finanziaria a sostegno dell'avvenuta notifica della cessione al Comune, ritenendola insufficiente a provare la conoscenza, da parte dell'ente, del trasferimento del credito. In particolare, sono state rilevate anomalie nella composizione del file contenente l'atto di cessione e le ricevute di posta elettronica certificata, tali da inficiarne l'autenticità e la validità probatoria.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento per lite temeraria, non ravvisando nella condotta del Comune elementi di mala fede o colpa grave. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, tenuto conto della complessità della materia e della presenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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